Decisioni di certificazione/accreditamento e Sorveglianza periodica

1. Decisioni di certificazione/accreditamento

a) Sono possibili le seguenti decisioni di certificazione/accreditamento:

      A – certificazione/accreditamento pienamente soddisfacente;

      B – certificazione/accreditamento più che soddisfacente;

      C – certificazione/accreditamento soddisfacente;

      D – certificazione/accreditamento parzialmente soddisfacente;

•   E – certificazione/accreditamento non concessa/o.

b) Le decisioni di certificazione/accreditamento sono assunte coerentemente ai seguenti criteri:

•   la decisione di certificazione/accreditamento pienamente soddisfacente è assunta se ad almeno uno Standard è stata attribuita la valutazione 4-pienamente soddisfatto e a tutti gli altri è stata attribuita una valutazione 3-soddisfatto.

•   La decisione di certificazione/accreditamento più che soddisfacente è assunta se a tutti gli standard è stata attribuita una valutazione 3-soddisfatto.

•   La decisione di certificazione/accreditamento soddisfacente è assunta se a non più di uno Standard è stata attribuita la valutazione 2-parzialmente soddisfatto e a tutti gli altri è stata attribuita una valutazione 3-soddisfatto o 4-pienamente soddisfatto.

•   La decisione di certificazione/accreditamento parzialmente soddisfacente è assunta se a non più di due Standard è stata attribuita la valutazione 2-parzialmente soddisfatto e a tutti gli altri è stata attribuita una valutazione 3-soddisfatto o 4-pienamente soddisfatto.

•   La decisione di certificazione/accreditamento non concessa/o è assunta in tutti gli altri casi.

2. Assunzione delle decisioni di certificazione/accreditamento

Le decisioni di certificazione/accreditamento sono competenza del Consiglio Direttivo, che ratifica le proposte della Cabina di regia, e sono assunte di norma entro dodici settimane dalla formulazione delle relative proposte da parte della Cabina di regia.

Qualora il Consiglio Direttivo ravvisi elementi che possano indurre a valutazioni diverse da quelle della Cabina di regia, può chiedere il riesame delle proposte di decisione di certificazione/accreditamento.

La Cabina di regia, entro trenta giorni dalla richiesta di revisione, formula una proposta definitiva, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell’istanza di revisione.

Tali decisioni della Cabina di regia sono insindacabili.

3. Informazione e Ricorsi

a) La decisione di certificazione/accreditamento è comunicata dalla Segreteria tecnica all’Università richiedente di norma entro due settimane dalla sua assunzione da parte del Consiglio Direttivo. Contestualmente la Segreteria tecnica trasmette all’Università richiedente anche il RV approvato dalla Cabina di regia.

Nel caso di certificazione/accreditamento più che soddisfacente, soddisfacente, parzialmente soddisfacente o non concessa/o, l’Università di appartenenza del CdS può ricorrere contro la decisione del Consiglio Direttivo entro due settimane dal ricevimento della comunicazione, motivando il ricorso e fornendo adeguate informazioni circa le contestazioni avanzate.

b) Nel caso di ricorso da parte dell’Università di appartenenza del CdS contro la decisione di certificazione/accreditamento, la Segreteria tecnica provvede a trasmetterlo alla Commissione per i ricorsi, la quale, esaminate le motivazioni dello stesso, sentita la Cabina di regia ed effettuato ogni approfondimento ritenuto necessario, può proporre la conferma della decisione di certificazione/accreditamento o una decisione diversa tra quelle previste, di norma entro sei settimane dal ricevimento del ricorso da parte della Segreteria tecnica.

Il Consiglio Direttivo ratifica quanto proposto dalla Commissione per i ricorsi di norma entro dodici settimane dalla formulazione della proposta. Tali decisioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili.

4. Attestato di certificazione/accreditamento e Pubblicazione della decisione di certificazione/accreditamento

Trascorso il termine per la presentazione di un eventuale ricorso da parte dell’Università interessata, la Segreteria tecnica provvede ad emettere l’Attestato di certificazione/accreditamento, firmato dal Presidente dell’Agenzia e dal Direttore, e alla pubblicazione della decisione di certificazione/accreditamento, con l’indicazione della durata della validità della certificazione/dell’accreditamento (cfr. IV.6.5), sul sito Internet dell’Agenzia. Nel caso di accreditamento, la relativa decisione è pubblicata anche sul data base dell’ENAEE, con l’indicazione della durata della validità dell’accreditamento.

La validità degli attestati di certificazione/accreditamento è subordinata alla presenza del CdS nell’elenco dei CdS certificati/accreditati sul sito dell’Agenzia e, in caso di accreditamento, alla presenza dei CdS nell’elenco dei CdS accreditati EUR-ACE sul data base dell’ENAEE.

5. Validità della certificazione/dell’accreditamento e visita di sorveglianza

a) Le certificazioni/gli accreditamenti pienamente soddisfacenti, più che soddisfacenti e

soddisfacenti sono rilasciate/i per sei anni a decorrere dalla data della visita in loco, ma sottoposte ad una verifica, attraverso una visita di sorveglianza.

Le certificazioni/gli accreditamenti parzialmente soddisfacenti sono rilasciate/i per tre anni a decorrere dalla data della visita in loco.

b) I CdS ai quali è stata/o concessa/o la certificazione/l’accreditamento pienamente soddisfacente o più che soddisfacente o soddisfacente sono sottoposti ad una visita di sorveglianza dopo tre anni (di norma, non prima di 30 mesi e non dopo 40 mesi dalla data di decorrenza della certificazione

/dell’accreditamento).

La visita di sorveglianza ha lo scopo di verificare il soddisfacimento da parte del CdS valutato dei Requisiti per la qualità definiti nel documento LG QUACING/EUR-ACE, con particolare attenzione alla risoluzione delle segnalazioni e, soprattutto, delle raccomandazioni formulate a seguito della visita di valutazione, oltre che quello di promuovere il miglioramento della qualità del CdS.

Per quanto riguarda la documentazione che i CdS devono presentare ai fini della visita di sorveglianza, vale quanto riportato nel § IV.3.

Per la valutazione esterna nell’ambito della visita di sorveglianza, vale quanto riportato nel § IV.4,

con le seguenti eccezioni:

     la valutazione esterna nell’ambito della visita di sorveglianza dei CdS certificati/accreditati che all’atto della visita di valutazione avevano già rilasciato titoli di studio da almeno un anno è effettuata da un solo valutatore – un docente universitario inserito nell’Albo dei valutatori dell’Agenzia -, dura di norma un solo giorno e deve essere condotta in conformità a quanto riportato nelle LG QUACING/ValEstVisSorv.

     La valutazione esterna nell’ambito della visita di sorveglianza dei CdS certificati che all’atto della visita di valutazione avevano completato il primo anno di corso (il terzo anno di corso per i CLM_CU) da almeno un anno ma non ancora completato il primo ciclo da almeno un anno è effettuata da un Gruppo di valutazione composto da due valutatori – un docente universitario e un esperto del mondo esterno all’Università, inseriti nell’Albo dei valutatori dell’Agenzia -, dura di norma un solo giorno e deve essere condotta in conformità a quanto riportato nelle LG QUACING/ValEst.

Per quanto riguarda l’approvazione del Rapporto di valutazione delle visite di sorveglianza e la formulazione della proposta di decisione di certificazione/accreditamento vale quanto riportato nel § IV.5.

Sulla base dell’esito della visita di sorveglianza, la Cabina di regia può proporre la conferma della decisione di certificazione/accreditamento assunta a seguito della visita di valutazione o proporre una diversa decisione di certificazione/accreditamento tra quelle previste dal presente Regolamento, compresa quella di certificazione/accreditamento non concessa/o o revocata/o. In particolare, in caso di permanenza di eventuali raccomandazioni formulate a seguito della visita di valutazione, le proposte di certificazione/accreditamento potranno, di norma, essere solo quelle di certificazione/accreditamento parzialmente soddisfacente, indipendentemente dai criteri per l’assunzione della decisione di certificazione/accreditamento di cui al § IV.6.1, o di certificazione/accreditamento non concessa/o, coerentemente ai criteri per l’assunzione della decisione di certificazione/accreditamento di cui al § IV.6.1.

La Cabina di regia può anche proporre l’accreditamento di CdS certificati ma non accreditati a seguito della visita di valutazione, qualora la visita di sorveglianza verifichi la corrispondenza dei risultati di apprendimento del CdS con quelli per l’accreditamento EUR-ACE.

Per quanto riguarda Assunzione delle decisioni di certificazione/accreditamento e Informazioni e

Ricorsi a seguito della visita di sorveglianza, vale quanto riportato nei § IV.6.2 e IV.6.3.

c) I CdS certificati/accreditati devono comunicare tempestivamente alla Segreteria tecnica ogni modifica significativa nel sistema di gestione o negli esiti dei processi che possa influire sul soddisfacimento dei Requisiti per la qualità.

A fronte di tale comunicazione, o comunque nel caso in cui la Segreteria tecnica venga a conoscenza di gravi carenze in una o più delle Sezioni della valutazione intervenute dopo la decisione di certificazione/accreditamento, la Cabina di regia può disporre l’effettuazione di una visita di sorveglianza prima della scadenza del periodo di validità della certificazione/dell’accreditamento. Tale visita di sorveglianza è condotta da un solo valutatore e dura di norma un solo giorno.

6. Utilizzo del label EUR-ACE

Il label EUR-ACE e la dizione ‘Corso di Studio accreditato EUR-ACE’ o equivalenti possono essere utilizzati solo dai CdS o in associazione ai CdS accreditati con accreditamento in corso di validità, presenti nell’elenco dei CdS accreditati nel sito dell’Agenzia e nel data base ENAEE.

7. Rinnovi

a) La Segreteria tecnica comunica ai CdS l’approssimarsi dei termini di scadenza della validità della certificazione/dell’accreditamento almeno nove mesi prima della scadenza.

b) I CdS certificati/accreditati che, in vista della scadenza dei termini di validità della certificazione/dell’accreditamento, intendono richiederne il rinnovo, devono formulare richiesta in tal senso alla Segreteria tecnica almeno sei mesi prima della data di scadenza, con le stesse modalità riportate al § IV.2.

Alla ricezione della richiesta la Segreteria tecnica avvia il procedimento di rinnovo della certificazione/dell’accreditamento, che segue le stesse regole previste per la/il prima/o certificazione/accreditamento.

c) Per i CdS che avevano ricevuto una valutazione ‘parzialmente soddisfacente’ a valle della precedente visita, le decisioni di certificazione/accreditamento che possono essere assunte sono solo quelle di certificazione/accreditamento possono essere soltanto quelle di certificazione/accreditamento pienamente soddisfacente, più che soddisfacente, soddisfacente o non concessa/o. La decisione di certificazione/accreditamento parzialmente soddisfacente non può essere rinnovata.

d) I CdS ai quali non è stata concessa/o la certificazione/l’accreditamento a seguito della visita di valutazione e i CdS ai quali è stata revocata la certificazione/l’accreditamento a seguito della visita di sorveglianza possono presentare una nuova domanda di certificazione/accreditamento non prima di un anno dalla data di assunzione della decisione di certificazione/accreditamento non concessa/o o revocata/o da parte del Consiglio Direttivo.